Parlando di ammodernamento e innovazione in Radioterapia, l’attenzione è generalmente focalizzata in ambito tecnico. È un fatto ormai assodato che la nostra specialità richieda competenze di ingegneria, informatica e una significativa alfabetizzazione tecnologica, senza l’ausilio delle quali, il corretto funzionamento dei software e degli hardware dedicati alle terapie sarebbe impossibile. Quello che è meno evidente, però è il reale balzo in avanti che l’”ex” Radioterapista (come ormai il retaggio tassonomico ha bollato) ha fatto nell’ultimo quinquennio, progressione che lo ha portato non solo a cambiare “nome”, ma anche a consolidare un ruolo moderno nella gestione a 360 gradi del paziente affetto da neoplasia. Dal punto di vista culturale, l’interesse alle tematiche oncologiche, ivi comprese quelle inerenti i trattamenti concomitanti, e i nuovi farmaci, è da sempre stato una caratteristica peculiare del moderno Radio- Oncologo.
Tuttavia la pastoia che associa l’Oncologo Medico all’esclusività delle terapie farmacologiche unita all’equilibrio precario dell’aspetto commerciale e del contenimento dei costi, hanno sempre posto un ostacolo burocratico all’ampliamento degli orizzonti di operatività del Radioterapista Oncologo. La battaglia istituzionale ha avuto i suoi primi frutti il 3 maggio 2015, quando sulla Gazzetta Ufficiale serie n. 51 alla pagina 56 si leggeva: “Si comunica che la Commissione tecnico-scientifica (CTS), nella seduta del 21 gennaio 2015, ha stabilito che nelle determinazioni concernenti farmaci per i quali sia previsto l’oncologo tra i prescrittori, tale dizione debba intendersi riferita anche alla figura del radioterapista oncologo”. La norma sembra abbastanza chiara, senonché le buone intenzioni, si sono perse nei meandri della competenza concorrente ai sensi dell’art. 117 Cost.
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